Recupero di seminterrati a fini abitativi, commerciali, uffici e alberghi
In Regione Lombardia è consentito recuperare i vani e i locali seminterrati al fine di contenere il consumo di nuovo territorio con l'obiettivo di incentivare la rigenerazione urbana e favorire l’installazione di impianti tecnologici di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera. Con la Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 23/10/2017, il Comune di Milano ha meglio specificato i requisiti che i seminterrati devono possedere per essere recuperati (in calce, negli allegati, il testo della delibera).
I seminterrati sono recuperabili solo per destinazioni commerciali, terziarie (uffici) e residenziali. Sono comprese, anche se non esplicitamente indicate, le destinazioni turistico-ricettive, che il PGT di Milano ricomprende nelle destinazioni commerciali o residenziali in base alla tipologia di struttura ricettiva (rispettivamente alberghiera e non alberghiera) ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo). Sono escluse le destinazioni produttive (laboratori, magazzini, opifici, etc.), quindi non potranno essere recuperati i seminterrati per attività artigianali, produttive o per le quali abbiate bisogno di un laboratorio.
Definizione di "seminterrato"
Si definiscono seminterrati i vani e i locali situati nei piani di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore, anche solo in parte, a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova, anche solo in parte, a una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio1.
Il recupero è possibile per i seminterrati che siano esistenti alla data del 28 marzo 2017, o per la cui costruzione sia già stato conseguito il titolo abilitativo edilizio o l’approvazione dell’eventuale programma integrato di intervento richiesto alla data di approvazione della delibera del Consiglio comunale di cui al comma 1 della L.R. stessa. Per gli immobili realizzati successivamente all'entrata in vigore della Legge, il recupero potrà essere fatto solo dopo che siano decorsi cinque anni dall’ultimazione dei lavori2.
Dopo avere recuperato il seminterrato, eventuali successivi mutamenti di destinazione d'uso potranno essere eseguiti solo dopo dieci anni dal conseguimento dell'agibilità (relativa al recupero)3.
Inoltre, la volumetria recuperata (SL - superficie lorda, ex s.l.p.- superficie lorda di pavimento, ovvero la "cubatura" agibile e abitabile) nel seminterrato, non potrà essere trasferita in futuro in altre parti dell'edificio. Ovvero, non sarà possibile traslare SL da un seminterrato recuperato ad un'altra porzione dell'immobile.
In analogia con l'orientamento consolidato e la prassi per il recupero dei sottotetti, non dovrebbero essere considerati come "seminterrati" quei vani che costituiscono mere intercapedini, altrimenti non si configurerebbe un "recupero" di vani praticabili (sia pure con gli aggiustamenti necessari) ma si configurerebbe la realizzazione di un nuovo piano aggiuntivo, che eccede il carattere della ristrutturazione.
La Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 23/10/2017 ha precisato che "con riferimento alle nuove superfici oggetto di recupero dei vani e dei locali seminterrati, queste possono essere computate nella Superficie Lorda (SL) solo a fronte di una già esistente conformità alle norme del vigente Regolamento Edilizio".
Requisiti dei seminterrati
Il recupero dei vani e locali seminterrati deve rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti, con alcune eccezioni e deroghe specifiche introdotte da questa Legge.
In particolare, l'altezza minima interna dei locali seminterrati recuperati a destinazioni terziarie o commerciali non può essere inferiore a metri 2,40 4, mentre per il recupero a destinazione residenziale l'altezza minima interna deve essere pari a metri 2,70. Questi limiti sono validi purché i vani e i locali seminterrati siano "mantenuti all'interno dell'involucro edilizio costituito dall'edificio preesistente" 5. Si presume cioè che, qualora vogliate recuperare un seminterrato ad una destinazione terziaria o commerciale sopralzando una soletta, o scavando nel sottosuolo, o ampliandovi ad es. nel cortile con un nuovo volume (quindi non mantenendovi nell'involucro preesistente), non vi sia più concesso di mantenere i 240 cm minimi ma siate obbligati a rispettare le altezze minime standard (ad es. 270 cm anche per gli uffici).
Ai fini del calcolo dell'altezza interna minima, si presume che questa altezza sia da intendersi come altezza media ponderale, quindi è ammissibile avere porzioni del seminterrato con altezze anche inferiori alle minime a patto che altre porzioni abbiano altezza maggiore delle minime, in modo che il rapporto tra il volume netto della parte da recuperare e la relativa superficie netta, sia pari o maggiore a 240 cm (o 270 cm per le destinazioni che richiedono i 270 cm).
Per raggiungere l'altezza di 240 cm (o 270 cm), ove possibile tecnicamente, dovrebbe essere legittimo sia alzare la soletta superiore al seminterrato sia scavare sotto il pavimento del seminterrato. In quest'ultimo caso (scavo), se in presenza di condomìnio, è necessario ottenere il consenso unanime di tutti i condòmini dato che il suolo e sottosuolo su cui sorge l'edificio sono parte comune ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile, salvo che il contrario non risulti dal titolo di proprietà (ovvero che il suolo e sottosuolo del seminterrato siano esplicitamente di proprietà del singolo) 6.
Per quanto riguarda i parametri di aeroilluminazione, la Legge indica che questi potranno essere garantiti anche mediante l’installazione di impianti e attrezzature tecnologiche, invece che con l'aerazione e illuminazione naturale e diretta dei serramenti 7. L'utilizzo dell'illuminazione totalmente artificiale e dell'aerazione totalmente attivata è concessa solo nei casi di recupero ad uso terziario/uffici o commerciale, mentre per il recupero ad uso residenziale il raggiungimento degli indici di aeroilluminazione con impianti tecnologici non potrà superare il 50% rispetto a quanto previsto dal regolamento locale. In sostanza, per i seminterrati che dovranno diventare appartamenti autonomi, è ammissibile al massimo il dimezzamento delle superfici dei serramenti rispetto alle attuali superfici minime. Viceversa, qualora il seminterrato recuperato diventi un'estensione di un appartamento esistente, è possibile ricorrere all'aeroilluminazione totalmente artificiale a patto che i vani nel seminterrato siano adibiti a locali accessori 8 o di servizio 9 e che la parte recuperata non superi il 50% della superficie utile complessiva dell’unità.
Inoltre, per il recupero ad uso abitativo, per il calcolo dei rapporti aeroilluminanti, la distanza tra le luci del locale e il fabbricato prospiciente dovrà essere di almeno 2,5 metri.
Per quanto riguarda le prescrizioni del regolamento edilizio, a seguito di recenti interpretazioni che chiariscono che la Legge Regionale è una legge speciale, non è necessario attenersi ai requisiti edilizi ma solo a quelli igienico-sanitari, fatti salvi i requisiti igienico-sanitari esplicitamente derogati (ad es. i rapporti aeroilluminanti di cui sopra).
Ai fini del contenimento dei consumi energetici, il recupero deve prevedere adeguate opere di isolamento termico in conformità alle prescrizioni tecniche in materia contenute nelle norme nazionali, regionali e nei regolamenti vigenti; in sostanza, è necessario procedere alla coibentazione delle pareti, alla creazione di un vespaio aerato e alla sostituzione degli eventuali serramenti, in base ai parametri delle attuali norme regionali e comunali vigenti 10.
Per i seminterrati, ai fini dell'ottenimento dell'agibilità per unità abitative autonome, è necessario valutare anche la concentrazione di gas radon11, che non dovrà superare i 300 Bq/mc. Qualora tale concentrazione fosse superiore, sarà necessario prevedere l’adozione di alcuni accorgimenti costruttivi finalizzati alla riduzione dell’ingresso del radon o alla sua rimozione 12.
Questa verifica è obbligatoria qualora il recupero del seminterrato sia finalizzato a creare una autonoma unità abitativa: in tal caso, infatti, il Comune di Milano trasmetterà alle A.T.S. di competenza (ex. A.S.L.) la S.C.I.A. di agibilità 13 di tali unità abitative autonome, corredata dall'attestazione del rispetto dei limiti di esposizione al gas radon, e l'A.T.S. effettuerà obbligatoriamente dei controlli igienico-sanitari e sulla concentrazione del radon, almeno due volte nel triennio successivo al rilascio dell'abitabilità. Pertanto, qualora la concentrazione di gas radon sia superiore ai limiti e non siano state realizzate opere per mitigare tale concentrazione, l'A.T.S. potrebbe dichiarare l'abitazione non più agibile.
Qualora sia necessario intervenire su parti strutturali o su parti che possano incidere sulla statica complessiva (scavi sotto pavimento per abbassare la quota, spostamento di solette, aperture nelle pareti perimetrali per serramenti, etc.) è necessario procedere ad una verifica statica degli interventi e, se ricorre il caso, procedere ad un progetto di consolidamento strutturale con l'ottenimento delle relative autorizzazioni.
Ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche, in analogia con la normativa sul recupero dei sottotetti, si ipotizza che sia sufficiente garantire il requisito della visitabilità ed adattabilità dell'unità immobiliare, fatti salvi eventuali requisiti specifici per particolari attività da insediarsi nel seminterrato qualora comportino l'apertura al pubblico (in tal caso è necessario adeguare il seminterrato alla normativa sulle barriere architettoniche in funzione dell'attività da insediarvi).
Ai fini del recupero dei seminterrati, a Milano è richiesto l'ottenimento del parere preliminare o nullaosta ATS (ex ASL). Inoltre, in linea generale, nel caso si voglia recuperare i vani o i locali seminterrati ad una destinazione terziario-commerciale per insediarvi una attività lavorativa, è necessario presentare richiesta di deroga alla struttura ATS Milano territorialmente competente, prima dell'inizio dell'attività, ai sensi dell'art. 65 D.Lgs. 81/2008.
Nei casi di recupero dei seminterrati ad uso residenziale, è necessario prestare attenzione ad un requisito importante che viene richiesto e verificato dall'ATS in sede di richiesta di nullaosta: la visione lontana di una persona seduta. Questo requisito, definito nell'art. 106 del R.E., impone che una persona seduta debba potere vedere l'ambiente esterno. Per garantire tale requisito, è sufficiente che il bordo inferiore di almeno una apertura/finestra per ogni locale con permanenza di persone (credo con esclusione dei bagni e dei vani di servizio come ripostigli, dispense e simili) sia ad una quota di 130 cm dal pavimento (vedi il capitolo "Glossario" del R.E., ove tale misura è stabilita nella voce "Visione lontana"). Ciò significa che, in un seminterrato destinato ad abitazione, ogni locale/vano indipendente (separato cioè da porte da altri locali) abbia il pavimento ad un livello non più basso di 130 cm rispetto alle finestre esistenti. Poiché normalmente i seminterrati hanno quote di pavimento significativamente più basse di 130 cm, si può risolvere il problema progettualmente in alcuni modi, tra i quali (non esaustivamente):
alzare una porzione dei singoli locali, con sistemi di arredo a gradonate o con pavimentazioni sopraelelvate, in modo che una porzione di ogni singolo locale si trovi ad una quota di 130 cm dalle finestre. E' importante che questa porzione sia dedicata a zone funzionali per le attività di una abitazione (ad es. un soppalco per studio, oppure una zona pranzo rialzata), ovvero non possono essere delle piccole zone fittiziamente indicate per eludere il requisito del R.E.;qualora non si possa avere delle porzioni rialzate in ogni singolo locale (ad es. perché non c'è fisicamente spazio, perché non ci starebbero gli arredi, o soprattutto perché non ci sarebbe più l'altezza media ponderale di 270 cm), si può ipotizzare un progetto in cui l'abitazione sia un open space. In tal modo, essendoci un unico spazio (quindi un unico "locale"), il requisito dovrebbe presumersi garantito anche per una sola finestra di questo open space e quindi si può ipotizzare di sopralzare una porzione di questo unico spazio;a volte, in alcuni specifici casi, è possibile demolire (ove possibile strutturalmente) la parte inferiore delle aperture per abbassarne la quota e portarla a 130 cm dal pavimento interno. Ma sono casi particolari, che richiedono valutazioni sulla possibilità della demolizione e sulla fattibilità di una modifica delle facciate.
In sede di valutazione prelimlinare dell'ATS, saranno poi valutati anche altri parametri e caratteristiche del seminterrato, come ad es. la distanza dal locale rifiuti, la vicinanza del locale caldaia, la distanza dei serramenti dagli edifici prospicienti, la possibilità di infiltrazione dell'acqua dai serramenti posti su marciapiedi e cortili, la presenza di contropareti ventilate, e simili. In mancanza di uno o più di tali parametri, è necessario progettare interventi di adeguamento del seminterrato prima ancora di procedere al recupero, ove possibile. In ogni caso, è possibile chiedere appuntamento presso l'ATS di competenza per chiedere un parere verbale.
Fondamentali anche i requisiti impiantistici. Nel momento in cui il seminterrato debba essere dotato di impianto di riscaldamento autonomo, di acqua calda sanitaria, di fuochi a gas, è necessario che si possano portare gli scarichi dei fumi e delle esalazioni sul tetto (o in facciata ove concesso o per gli impianti che possono derogare l'installazione in facciata). Qualora non ci siano le condizioni per impianti e caldaie a gas, sarà necessario utilizzare impianti alimentati elettricamente (pompe di calore per il riscaldamento, boiler elettrici, fuochi a piastre, etc.).
Qualifica dell'intervento
Il recupero dei seminterrati può essere fatto con o senza opere edilizie (ma normalmente le opere sono necessarie dato che il seminterrato non è probabilmente a norma), e non è soggetto alla preventiva adozione e approvazione di un piano attuativo o di permesso di costruire convenzionato e non è qualificato come nuova costruzione. Ciò significa che il recupero si può fare in modalità diretta senza convenzioni o pianificazione con il Comune.
Tuttavia, disposizioni interne del Comune 14, chiariscono che gli interventi di recupero dei seminterrati sono "in via ordinaria tali da da costituire organismo edilizio o parte dello stesso diverso dal precedente - come da art. 3.1 lettera d) T.U. Edilizia", ovvero sono da qualificare come ristrutturazione, e quindi come interventi onerosi. Ma un ulteriore chiarimento indica che, qualora il recupero avvenga su seminterrato che abbia già SL (ex. s.l.p.), allora l'intervento può andare in regime ex-autorizzatorio, ovvero può essere eseguito con SCIA art. 22 (o PdC) o CILA, a seconda della presenza o meno delle opere strutturali, e quindi può essere qualificato sia come manutenzione straordinaria o come restauro e risanamento conservativo.
Non è ammesso eludere il pagamento del contributo di costruzione mediante frazionamento preventivo per ridurre le dimensioni del seminterrato e ricadere nei limiti di esenzione del pagamento degli oneri. Il Comune ricongiungerà un eventuale successivo recupero del seminterrato al frazionamento precedente, se effettuato dopo l'entrata in vigore della Legge. Qualora, invece, un frazionamento del seminterrato sia stato fatto prima del 14/03/2017 (entrata in vigore della Legge), allora questo non verrà ricongiunto al recupero.
I progetti di recupero dei seminterrati, qualora incidano sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici, anche se non sottoposti a vincolo paesaggistico, sono comunque sottoposti a procedura di esame di impatto paesistico da parte della commissione per il paesaggio, restando invariati gli obblighi imposti da norme ambientali o paesaggistiche nazionali e regionali 15.
Oneri e monetizzazioni
Il recupero di seminterrati può essere subordinato al pagamento di alcuni contributi al Comune, che devono essere verificati caso per caso poiché non è detto che siano da corrispondere tutti: gli oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria), il contributo sul costo di costruzione (CCC); la monetizzazione per aree per servizi; la monetizzazione per parcheggi.
Gli oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) sono dovuti qualora il recupero dei seminterrati configuri anche il recupero di SL, che prevede il pagamento degli oneri. Qualora il semiterrato abbia già permanenza di persone (SL) il Comune potrebbe chiedere una integrazione di oneri rispetto alla destinazione d'uso attuale qualora la qualifica e la tipologia di intervento lo richieda.
Il contributo sul costo di costruzione (CCC) è un contributo pari ad una aliquota (oggi al massimo il 20%) del "costo virtuale di costruzione" del seminterrato, calcolato come prodotto della Superficie Complessiva (grossomodo la superficie utile con alcuni ragguagli) e del costo di costruzione al metro quadro, incrementato di un coefficiente che dipende dalla classe in cui ricade l'immobile nel quale il seminterrato è inserito (il massimo costo al mq è oggi pari a 600,00 euro/mq circa, già compreso del massimo incremento possibile).
Questo contributo è dovuto qualora l'entità e tipologia delle opere faccia ricadere l'intervento nella qualifica di ristrutturazione (che è il caso standard, vedi sopra). Nel caso di recupero di seminterrati che abbiano superficie lorda di pavimento (SL) fino a 200 metri quadrati per uso residenziale e fino a 100 metri quadrati per altri usi, che siano una pertinenza di una unità immobiliare (dimostrabile in base al titolo di proprietà) e che siano collegati direttamente all'unità immobiliare di cui sono pertinenza, il contributo sul costo di costruzione (CCC) di cui prima non è dovuto. Tale contributo non è dovuto qualora il seminterrato da recuperare abbia già SL e possa quindi ricadere in qualifiche non onerose.
Per quanto riguarda la monetizzazione per i servizi (ex standard urbanistici), fatte salve alcune fattispecie particolari 16, il recupero di vani e locali seminterrati, qualora comporti l’incremento del carico urbanistico, è assoggettato al reperimento di aree per servizi. Ove sia dimostrata l’impossibilità del recupero di tali aree, si può procedere alla monetizzazione. In sostanza, normalmente si procede direttamente alla monetizzazione, che è un costo al metro quadro stabilito dal Comune (differente per ogni settore di Milano), da calcolarsi sulla SL della quale si richiede il recupero. Tale costo, a Milano, oscilla da circa 200 euro/mq a circa 1.200 euro/mq in base alla zona di Milano.
Normalmente, il carico urbanistico aumenta per definizione se l'immobile da recuperare non ha permanenza di persone e quindi il recupero si configura come recupero di SL. In tali caso la monetizzazione è dovuta. La monetizzazione non è comunque dovuta per i recuperi di seminterrati fino a 100 mq di superficie lorda 17.
Per quanto riguarda la monetizzazione per i parcheggi, la Legge non cita esplicitamente tale costo, ma il recupero di seminterrato prevede in genere anche il reperimento delle superfici di parcheggio, oppure la loro monetizzazione, in alternativa, qualora non si possa rendere pertinenziale un parcheggio già esistente.
Per il recupero a residenziale, la dotazione prevista è di un posto auto per unità abitativa 18. In alternativa, in mancanza del posto auto, la monetizzazione del parcheggio è pari al costo al metro quadrato di costruzione standard definito dal Comune (oggi pari a circa 400 euro/mq) per la superficie standard di 12,5 mq 19.
Per le altre destinazioni d'uso, terziaria e commerciale, le dotazioni minime di parcheggi (e quindi le rispettive eventuali monetizzazioni) dovrebbero calcolarsi secondo i parametri di cui al P.G.T., Piano delle Regole, art. 8, comma 2, lettere b) e c), fatte salve eventuali diverse interpretazioni del Comune rispetto all'applicabilità alla Legge sul recupero dei seminterrati.
Per il recupero del seminterrato in struttura ricettiva alberghiera, ai fini del calcolo della SL, da utilizzare per i calcoli sopra citati, non sono computati i locali tecnici, i vani ascensori, i vani scala, i corridoi ai piani delle camere, i portici e le logge.
Ambiti di esclusione
Il Comune di Milano, mediante delibera, ha escluso alcune zone territoriali dall'applicazione del recupero dei seminterrati in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria, di difesa del suolo e di rischio idrogeologico, soprattutto rispetto al rischio alluvioni. In sostanza, nelle zone di Milano tutelate dalla Direttiva Alluvioni o nelle zone di particolare pregio artistico, il Comune ha vietato il recupero dei seminterrati o ha applicato delle restrizioni al recupero.
La delibera approvata20 indica le seguenti aree e ambiti di esclusione dell'applicazione della Legge:
nelle zone NAF (centro storico e alcuni nuclei storici in periferia o fuori porta) non è consentito il recupero ad uso residenziale, ad eccezione di locali seminterrati collegati ad unità immobiliari residenziali direttamente soprastanti e che non possono essere funzionalmente disgiunte, purché di superficie non superiore all'unità immobiliare residenziale collegata. Sono invece ammessi i recuperi nel NAF per gli usi terziario e commerciale;gli immobili sottoposti a vincolo storico (tutela diretta e indiretta) qualora non abbiano ottenuto il nullaosta da parte delle competenti Amministrazioni che gestiscono il vincolo;le zone di Milano in classe di fattibilità geologica F3 21 ed F4 22. Per le zone in classe F2 (sostanzialmente tutta Milano a parte le zone indicate in nota per le aree F3 ed F4) la proposta di deliberazione prevede che un tecnico abilitato verifichi che i recuperi dei seminterrati non interagiscano con le acque di prima falda;le zone di Milano soggette a Direttiva Alluvioni, negli scenari di pericolosità P1, P2 e P3. In sostanza, non è possibile il recupero nelle aree attorno al Fiume Lambro, nelle aree attraversate dal Seveso 23, in parte delle zone attraversate dal Torrente Nirone/Fugone/Merlata/Guisa 24 e in alcune porzioni di aree attraversate dal Torrente Garbogera 25;le fasce di rispetto assoluto dei pozzi di captazione ad uso idropotabile. Con "zona di tutela assoluta" si intende una distanza di 10 m dal pozzo, quindi non dovrebbe essere un vincolo eccessivo. Tuttavia, poiché Milano ha parecchi pozzi distribuiti in vari quartieri e dato che tali pozzi sono posizionati su strade, vie e piazze, anche in adiacenza ai fabbricati, potreste essere sfortunati e il seminterrato potrebbe essere limitrofo a tali pozzi;gli immobili disciplinati dal Piano dei Servizi del P.G.T., che sono già disciplinati anche per quanto riguarda l'uso dei seminterrati.
In tutte queste zone o ambiti, il recupero non è ammesso (oppure è ammesso parzialmente o previa autorizzazione).
· 1.Legge Regionale 10 marzo 2017, n. 7, art. 1, comma 2.
· 2.Legge Regionale 10 marzo 2017, n. 7, art. 4, comma 3.
· 3.Legge Regionale 10 marzo 2017, n. 7, art. 2, comma 7.
· 4.Legge Regionale 10 marzo 2017, n. 7, art. 1, comma 4.
· 5.Deliberazione C.C. di Milano n. 29 del 23/10/2017, pagina 4.
· 6.Questo è l'orientamento giurisprudenziale prevalente. Si veda anche la sentenza della Corte di Cassazione del 25 ottobre 2005, depositata il 9 marzo 2006, n. 5085, confermaitva di un orientamento giurisprudenziale univoco e ormai consolidato in base al quale il suolo su cui sorge l’edificio, “se il contrario non risulta dal titolo”, deve considerarsi comune, per espressa previsione dell’articolo 1117 del Codice civile. Si veda anche: Cass. civ., sez. II, 28 aprile 2004, n. 8119, Polli c. Cond. via Garibaldi 3 Settala, ove "Per il combinato disposto degli artt. 840 e 1117 c.c. lo spazio sottostante al suolo su cui sorge un edificio in condominio, in mancanza di titolo che ne attribuisca la proprietà esclusiva ad uno dei condòmini, deve considerarsi di proprietà comune, indipendentemente dalla sua destinazione. Ne deriva che il condomino non può, senza il consenso degli altri, procedere ad escavazioni in profondità del sottosuolo per ricavarne nuovi locali o ad ingrandire quelli preesistenti, comportando tale attività l’assoggettamento di un bene comune a vantaggio del singolo" (in applicazione di tale principio, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva considerato lesivo del diritto di comproprietà l’opera di escavazione di cm. 40, eseguita dalla proprietaria del piano terreno, in profondità del sottosuolo, per ingrandire il suo locale)".
· 7.Legge Regionale 10 marzo 2017, n. 7, art. 1, comma 5.
· 8.Locali accessori per il regolamento edilizio di Milano: servizi igienici, bagni, locali studio, biblioteca, hobbies.
· 9.Locali di servizio per il regolamento edilizio di Milano: disimpegno, ripostiglio, corridoio, autorimessa, altri spazi senza permanenza continua di persone.
· 10.Regolamento Edilizio, CAPO IV - ENERGIA, FONTI RINNOVABILI, ECOSOSTENIBILITA' e Deliberazione Giunta Regionale - D.g.r. 17 luglio 2015 - n. X/3868 e i successivi decreti attuativi.
· 11."Il radon è un gas nobile radioattivo, incolore ed inodore, derivante dal decadimento radioattivo dell’uranio, presente naturalmente nelle rocce e nei suoli quasi ovunque, con concentrazioni variabili a seconda della tipologia di roccia. [...] Se il gas radon entra in un ambiente chiuso, quale un’abitazione o un luogo di lavoro, a causa del limitato ricambio d’aria, questo può raggiungere concentrazioni in aria rilevanti e tali da esporre la popolazione a rischi per la salute. [...] Attualmente gli studi scientifici confermano che il radon è la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo per molti paesi del mondo". Decreto Regione Lombardia n. 12678 del 21/12/2011 - Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor, estratto dall'art.1.1.
· 12.Regolamento Edilizio di Milano, art. 145 e Decreto del Direttore generale alla sanità 21 dicembre 2011, n. 12678 (Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor).
· 13.Vedi art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
· 14.Disposizione di servizio n. 3/2018
· 15.Legge Regionale 10 marzo 2017, n. 7, art. 1, comma 6. Si segnala che la Legge Regionale parla di esame di impatto "paesaggistico", ma a Milano si dovrebbe parlare di impatto "paesistico", che ha una procedura diversa dall'autorizzazione "paesaggistica".
· 16.Vedi Legge Regionale 10 marzo 2017, n. 7, art. 2, comma 5.
· 17.Vedi Legge Regionale 10 marzo 2017, n. 7, art. 2, comma 4, cosi come modificato dalla Legge Regionale 10 agosto 2017 , n. 22, art. 12, comma 1, lettera b.
· 18.P.G.T. - Piano del Governo del Territorio di Milano, Piano delle Regole, art. 8, comma 2, lettera a.
· 19.P.G.T. - Piano del Governo del Territorio di Milano, Piano delle Regole, art. 8, comma 2.
· 20.Comune di Milano - Area Pianificazione Urbanistica Generale - Deliberazione n. 29 del 23/10/2017.
· 21.Baggio, Muggiano, Romano Bianco, Gratosoglio, parte di Chiesa Rossa, Quintosole, Chiaravalle, Ponte Lambro, Monlué, parte di Forlanini, zona svincolo Linate-Aeroporto, e alcune piccole aree più interne a Milano.
· 22.Adiacenze fiume Lambro in prossimità di Cimiano e Crescenzago.
· 23.Quartieri Isola, La Fontana, Maggiolina, Montalbino, Giornalisti, Ca' Granda, Segnano, Niguarda, parte di Bicocca, e fino a Bresso.
· 24.Zona Expo-Baranzate.
· 25.A nord di Quarto Oggiaro.
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