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  • Immagine del redattoreFrancesco Russo

Immobile in affitto presenta vizi: posso chiedere riduzione canone?

Umidità, spifferi o porte che non si chiudono perfettamente: tali difetti di un immobile locato

possono produrre una diminuzione del canone inizialmente stabilito in favore dell’inquilino?

Per sentirsi al sicuro sulla perfetta funzionalità e comfort di un’abitazione da prendere in fitto, sarebbe opportuno affidarsi a esperti del settore per una corretta valutazione dell’abitabilità dell’immobile.

Molto utile è verificare la sussistenza o meno di spifferi, se le porte non si chiudono o se sussistano infiltrazioni.

In tal caso, ci si chiede se l’inquilino possa somatizzare tali tipi di vizi dell’immobile e beneficiare di una riduzione del canone inizialmente pattuito.

Autoriduzione del canone di locazione per vizi dell’immobile locato: è possibile?

Ebbene, a tale quesito, ha subito dato una risposta la Corte di Cassazione che, con apposita sentenza, ha subito negato al conduttore il diritto ad autoridursi il canone per i vizi dell’immobile.

Tale principio vale sia per gli immobili destinati ad uso abitativo che per quelli destinati ad uso commerciale.

Ciò sta a significare che l’inquilino dapprima dovrà pagare l’intero canone mensile per poi contestare al padrone di casa i vizi dell’immobile, chiedendo, rispettivamente una di tali opzioni:

Risoluzione del contratto per inadempimento della prestazione oggetto dell’obbligazione in capo al proprietario

  • Riduzione del prezzo di affitto.

Di contro, il proprietario potrà difendersi da una di tali pretese dell’inquilino dando prova che tali vizi fossero a conoscenza del conduttore al momento della stipula del contratto o fossero facilmente visionabili.

Per quanto attiene, invece, le riparazioni effettuate dall’inquilino, mediante decreto ingiuntivo può provare il recupero coattivo a carico del proprietario ma non può scalare le spese sostenute dall’importo del canone mensile dovuto al proprietario.

Il pagamento del canone, tuttavia, potrà essere sospeso allorquando intervengano delle contingenze negative o affiorino vizi strutturali tali da rendere l’immobile completamente inservibile, tale da costringere l’inquilino a dover lasciare l’abitazione.

autore: Avv. Ennio Carabelli

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