parliamo di affitti a studenti universitari. Cercheremo di fare chiarezza sui punti più importanti di questo tipo particolare di contratto di affitto.

Quando possono essere stipulati
I contratti di locazione per studenti possono essere stipulati nei Comuni sede di università, di corsi universitari distaccati e di specializzazione e comunque di istituti di istruzione superiore, nonché nei Comuni limitrofi. Qualora il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea o di formazione post laurea possono essere sottoscritti in un Comune diverso da quello di residenza.
Il canone di locazione
I canoni sono definiti in appositi accordi locali, che possono prevedere variazioni in relazione alla durata contrattuale.
La durata del contratto
La durata dei contratti di locazione per studenti va da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni. La durata è rinnovabile alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore, da comunicarsi almeno un mese e non oltre tre mesi prima del termine.
Non è prevista analoga facoltà per la parte locatrice.
Il locatore può però chiedere di non rinnovare il contratto, qualora riesca a provare che le esigenze di studio del conduttore non sussistano più.
Contratto con più conduttori
Nel caso in cui il contratto sia intestato a più studenti, è consentito il recesso parziale. Quindi, se uno o più conduttori recedono dal contratto, la locazione prosegue nei confronti degli altri studenti-conduttori.
Se il contratto è unico e intestato a più studenti, il recesso di uno di essi comporta che siano gli altri a sopportare un canone pro quota maggiore. Questo costituisce motivo “grave” che legittima il recesso da parte di tutti i conduttori.
Inoltre, i conduttori rimasti non possono sostituire il conduttore receduto con altro studente senza il consenso del locatore.
Sublocazione
È vietata la sublocazione.
Deposito cauzionale
L’importo del deposito cauzionale non superi le tre mensilità del canone.
Benefici fiscali
La Legge di Bilancio 2020 ha confermato le agevolazioni già in vigore, ovvero:
per il locatore
in caso di locazione a canone concordato, per il locatore il reddito imponibile determinato ai sensi dell’art. 37 del TUIR è ulteriormente ridotto del 30%;
in caso di opzione per la “cedolare secca”, la tassazione del reddito da locazione avviene con un’aliquota del 10%, sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali. Tale opzione comporta inoltre l’esenzione dall’obbligo di versamento delle imposte di bollo e di registro.
Per il conduttore
Per il conduttore è prevista una detrazione IRPEF relativa alle spese sostenute dagli studenti universitari fuori sede per canoni di locazione. Una volta rispettati i requisiti richiesti dalla legge, spetta una detrazione (anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico) pari al 19% del canone pagato, con un massimale di € 2.633 all’anno. Il requisito per questa detrazione è che i pagamenti vengano eseguiti con modalità tracciabili, ovvero assegni, bonifici bancari, carte bancomat o carte di credito.
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