È una formula molto amata e molto richiesta soprattutto dagli studenti fuori sede, il contratto transitorio, ma anche dai lavoratori in trasferta, dai lavoratori stagionali, dagli insegnanti che – per fare supplenza – vengono mandati in scuole lontane da casa. Di fatto, si tratta di una forma di locazione transitoria (e dunque di locazione temporanea) regolamentata dalla Legge n. 431 del 1998.
Ma come funziona il contratto di locazione ad uso transitorio? Quando può essere applicato e quando invece è proibito? E, soprattutto, qual è la sua durata? Ecco tutte le risposte.
Contratto di locazione ad uso transitorio: che cos’è
Contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria, il contratto transitorio è regolamentato dall’articolo 5 della Legge n. 431 del 1998, dedica
Tale articolo, per la verità, si concentra unicamente sugli affitti agli studenti universitari stabilendo che: “Possono essere stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base d
i contratti-tipo” e che: “È facoltà dei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, eventualmente d’intesa con comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali per la definizione di contratti-tipo relativi alla locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari”.
Nello specifico, il contratto d’affitto transitorio è un tipo di contratto che riguarda la locazione di immobili ad uso abitativo per esigenze temporanee non turistiche: il locatore (che è in genere il proprietario dell’abitazione) concede per un periodo di tempo limitato l’immobile ad un soggetto (il conduttore, che altri non è che l’inquilino) a fronte del pagamento di un corrispettivo.
Contratto di locazione transitorio: durata e requisiti
Il contratto di locazione ad uso transitorio deve avere per legge una durata compresa tra 1 e 18 mesi. Se la durata supera i 30 giorni, il locatore deve registrare il contratto entro i 30 giorni successivi e deve fornire tutta la documentazione al conduttore e all’amministratore del condominio (a patto che l’abitazione sia un appartamento parte di un condominio).
Quali sono i casi in cui tale contratto può essere stipulato? In caso l’inquilino si sia dovuto temporaneamente trasferire per motivi di studio o di lavoro, oppure se non ha a disposizione la sua casa perché in fase di ristrutturazione o perché colpita da calamità, se deve assistere un familiare per problemi di salute o se necessita di un alloggio temporaneo a seguito di una separazione. Le esigenze di natura turistica sono dunque escluse.
Per stipulare il contratto ad uso transitorio è necessario utilizzare il modello predisposto e messo a disposizione dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture compilandolo in ogni sua parte e inserendo: i dati delle due parti, le caratteristiche dell’immobile, l’importo del canone e la modalità di versamento, l’espresso riferimento all’esigenza transitoria (comprovata dall’idonea documentazione) e la clausola con cui l’inquilino dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni e la documentazione.
Tra la documentazione che il locatore deve fornire al conduttore vi è l’attestazione di prestazione energetica: in caso contrario, le parti saranno soggette entrambe al pagamento di una sanzione amministrativa e all’obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell’APE entro 45 giorni.
Il contratto di locazione ad uso transitorio per studenti
Una particolare tipologia di contratto di locazione ad uso transitorio riguarda i contratti per esigenze abitative di studenti universitari. Con tali contratti, il locatore mette a disposizione di uno o più studenti un immobile ad uso abitativo sito nel Comune sede dell’Università o in un Comune limitrofo.
In questo caso, il contratto deve avere una durata compresa tra i 6 e i 36 mesi e deve contenere l’espresso riferimento al fatto che il conduttore fuori sede è iscritto a un corso universitario presso la locale Università, debitamente indicato.
Contratto di locazione transitorio: disdetta e rinnovo
Fatto salvo l’assoluto divieto di sublocare l’immobile oggetto del contratto, il contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria non è soggetto all’obbligo di disdetta: al termine del periodo stabilito, questo cessa in automatico. Se il conduttore intende prolungare il contratto, dovrà comunicare al locatore il perdurare dell’esigenza transitoria (con apposita documentazione) e chiedere dunque il rinnovo.
Per quanto riguarda il pagamento del canone, il suo importo può essere liberamente determinato dalle parti salvo eccezioni, rappresentate dagli accordi territoriali attivi nelle città italiane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania, nei Comuni con queste confinanti e nei capoluoghi di provincia.
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