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Dal 2024 scattata la tassa per chi vende immobile ristrutturato con Superbonus da non più di 10 anni

  • Immagine del redattore: Francesco Russo
    Francesco Russo
  • 5 mag 2024
  • Tempo di lettura: 2 min

Per coloro che vendono un immobile ristrutturato con il Superbonus 110 prima che passino 10 anni scatta la maxi tassa sulla plusvalenza. Previste però alcune eccezioni.

A cura di Annalisa Cangemi


Dallo scorso 1 gennaio è scattata la maxi tassa per chi vende un immobile ristrutturato usufruendo del Superbonus 110 prima dei 10 anni. La misura è stata pensata per scoraggiare le vendite speculative e fare in modo che le detrazioni fiscali vengano effettivamente utilizzate per migliorare l'efficienza energetica di case e appartamenti.

La stretta sul bonus edilizio da quest'anno non riguarda solo la detrazione per i lavori svolti nel 2024, che passa al 70%, ma anche la nuova imposta sul capital gain immobiliare, sul guadagno realizzato rispetto al valore di acquisto (la plusvalenza): in pratica chi venderà l'immobile ristrutturato usufruendo dell’incentivo edilizio prima dei 10 anni dovrà pagare una tassa del 26% su tutto il guadagno realizzato rispetto al valore di acquisto. Sono previste alcune eccezioni, che riguardano per esempio gli immobili ereditati, per successione o donazione, e quelli adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, se tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo.

La plusvalenza, ricorda il Corriere della Sera, è pari alla differenza tra il corrispettivo percepito per la vendita ed il prezzo di acquisto (o costo di costruzione) aumentato di ogni altra spesa inerente l’immobile ceduto.


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Si ricorda che in caso di vendita degli immobili oggetto di lavori, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, ai fini del calcolo della plusvalenza (costi di acquisto o costo di costruzione-prezzo di vendita) il prezzo di acquisto o il costo di costruzione è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Se si è beneficiato della cessione del credito o dello sconto in fattura, e quindi non si è sostenuto, in tutto o in parte, alcun esborso economico, non si tiene conto tra i costi delle spese beneficiate dal Superbonus del 110% solo se gli interventi si sono conclusi da non più di 5 anni all'atto della cessione. Invece se questo termine è trascorso le spese vengono conteggiate al 50% sempre entro il limite dei 10 anni precedenti la cessione.

In caso di detrazione nella dichiarazione dei redditi, invece, tutte le spese possono essere prese in considerazione. È previsto poi che per gli immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione sia rivalutato in base alla variazione dell’indice Istat. Alle plusvalenze, ricorda ancora il Corriere della Sera, si applica, a scelta del contribuente, l’imposta sostitutiva del 26% o le aliquote progressive Irpef, in genere meno convenienti.





 
 
 

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