ipartizione spese balconi condominiali a carico del condominio; a chi spetta pagare frontali, parapetti e ringhiere, pavimento, soffitto, tinta e decorazione.
È sempre guerra in condominio quando si decide di rifare i balconi. Non sempre però la spesa può essere spalmata sul condomìnio. Alcune sezioni infatti restano di competenza dei singoli condòmini titolari dell’appartamento.
Sul punto si registra spesso incertezza tant’è che la giurisprudenza è più volte intervenuta a chiarire, con riferimento appunto al balcone, quali spese sono a carico dei proprietari e quali invece del condominio.
Da ultimo si è pronunciata la stessa Cassazione con una ordinanza chiarificatrice [1]. Ma procediamo con ordine.

Ripartizione spese balconi
Le regole sulla ripartizione delle spese balconi variano a seconda che si tratti di balcone aggettante, quello cioè prospiciente sulla facciata del palazzo e pertanto sospeso in aria, e balcone incassato, ossia quello aperto solo sulla sezione frontale, mentre le due sezioni laterali sono appunto chiuse dai muri dell’edificio.
Balcone aggettante
In generale, le spese per il balcone aggettante spettano sempre al proprietario dell’appartamento salvo per quanto riguarda i rivestimenti esterni pregiati, come le fioriere in muratura, il parapetto in vetro, i fregi decorativi e ornamentali che conferiscono allo stabile un profilo estetico più gradevole: questi ultimi elementi invece devono essere ripartiti tra tutti i condomini in quanto è interesse collettivo il fatto che la facciata dell’edificio mantenga il proprio decorso.
Le spese per la riparazione del sottobalcone spettano al proprietario del balcone stesso (quello cioè dell’appartamento di cui il balcone costituisce un’estensione). Dall’altro lato, avendo questi la proprietà esclusiva del balcone, il proprietario del piano inferiore non può usare la soletta ad esempio per fissare le tende da sole o un condizionatore, non almeno senza il consenso del proprietario di sopra.
Se invece dal sottobalcone si stacca del calcinaccio o pezzi di cornicione, la manutenzione andrà affrontata dal proprietario del balcone aggettante, quello cioè di cui costituisce prolungamento dell’appartamento.
Balcone incassato
Le spese del balcone incassato devono essere ripartite tra tutti i condomini secondo millesimi. Il pavimento è a carico del proprietario del balcone. Lo stesso dicasi per le spese per il parapetto e la ringhiera.
Invece, per il sottobalcone, poiché costituisce prolungamento del solaio stesso con funzioni di separazione, copertura e sostegno dei diversi piani dello stabile condominiale, i costi vanno divisi tra i proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti: metà della spesa a carico di uno, l’altra metà a carico dell’altro.
Le spese per l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto rimangano a carico del proprietario del piano inferiore.
Balcone: quali spese sono a carico dei proprietari?
Il costo della manutenzione da addebitare al singolo condomino riguarda la ristrutturazione del pavimento, nonché la soletta, l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
Pertanto è nulla la delibera che ripartisce tra i condomini parte delle spese di rifacimento dei balconi di proprietà esclusiva.
Lo ha ricordato la Cassazione con l’ordinanza qui in commento.
La Suprema corte ha ricordato che in tema di condominio negli edifici, i balconi aggettanti, in quanto prolungamento della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa, dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole. Ne consegue che le spese relative alla manutenzione dei balconi, comprensive non soltanto delle opere di pavimentazione, ma anche di quelle relative alla piattaforma o soletta, all’intonaco, alla tinta e alla decorazione del soffitto, restano a carico del solo proprietario dell’appartamento che vi accede, e non possono essere ripartite tra tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.
fonte : la legge per tutti
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