Succede di consueto che al termine della locazione, qualora il conduttore sia inadempiente per canoni o oneri condominiali, oppure abbia causato danni all’immobile, il locatore trattenga il deposito cauzionale.
Questa pratica però non è valida dal punto di vista legale.
Per poter trattenere il deposito cauzionale, il locatore deve agire in giudizio.
Infatti, anche nel caso di inadempienza del conduttore, la ritenzione della cauzione da parte del locatore al termine della locazione, può essere è legittimata soltanto da pronuncia giudiziale. A fronte dell’inadempimento del conduttore, pertanto, il locatore non può semplicemente trattenere la somma versata a titolo di cauzione ma deve agire in giudizio affinché gli sia legittimamente attribuita.
Ne consegue che qualora il locatore la trattenga senza aver prima agito in giudizio e ottenuto la sentenza del giudice, il conduttore, anche se inadempiente, può richiederne la restituzione.
La stessa giurisprudenza, ha infatti precisato che qualora il locatore trattenga il deposito cauzionale senza proporre domanda giudiziale per l’attribuzione, in tutto o in parte, dello stesso a copertura di specifici danni subiti o di importi rimasti impagati, il conduttore può esigerne la restituzione.
Questo non fa venir meno il dovere del conduttore di risarcire il dovuto.
Anche questo aspetto sottolinea come il deposito cauzionale rappresenta una garanzia molto debole.
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